Home > Blog di Priamo > Cosa e quali sono gli ammortizzatori sociali

Il blog di Priamo

Cosa e quali sono gli ammortizzatori sociali

Gli ammortizzatori sociali sono forme di sostegno al reddito dei lavoratori che subiscono una riduzione dell’orario di lavoro, ad esempio per una crisi aziendale, oppure la perdita involontaria della propria occupazione.

Vedremo nel dettaglio come funzionano strumenti quali la cassa integrazione, nelle sue diverse forme, e l’indennità di disoccupazione.

Infine, scopriremo quali sono in vantaggi per gli aderenti ai Fondi pensione in caso di perdita del lavoro.

Cosa sono gli ammortizzatori sociali?

Gli ammortizzatori sociali sono le misure messe in atto dallo Stato italiano per fornire un sostegno economico a coloro che perdono il posto il lavoro o subiscono una contrazione, parziale o totale, delle ore di lavoro prestate.

Si tratta, dunque, di strumenti che consentono alle imprese e ai lavoratori di affrontare momenti di crisi aziendale o fasi di totale disoccupazione.

Queste forme di sostegno variano a seconda che il sostegno coinvolga le aziende o vada a interessare direttamente i disoccupati, e possono essere:

  • attivate da aziende che si trovano in crisi e devono provvedere alla riorganizzazione della propria struttura e, di conseguenza, a ridimensionare il costo del lavoro;
  • costituite da contributi economici o sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali, per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) che si trovano in una condizione di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio esclusione sociale;
  • richieste direttamente dai lavoratori in caso di disoccupazione involontaria e per la ricollocazione.

Analizziamole nel dettaglio, partendo dalle situazioni temporanee di crisi aziendale con riduzione delle ore lavorative, dunque quando ancora il lavoro viene mantenuto, fino ad arrivare all’assegno di disoccupazione in caso di perdita del lavoro.

Cassa integrazione guadagni (CIG)

La Cassa integrazione guadagni, o CIG, è un ammortizzatore sociale, erogato dall’INPS, che sostiene i dipendenti di imprese in difficoltà mediante un'integrazione salariale.

Dunque, deve essere attivata dall’azienda qualora ne abbia i requisiti.

Questo strumento si divide in tre tipologie:

  1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
  2. Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
  3. Cassa integrazione in deroga.

Vediamo in cosa consistono.

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e del Settore lapideo. Nel dettaglio, si rivolge a imprese:

  • industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
  • dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all'armamento ferroviario;
  • industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

Il datore di lavoro può farne richiesta in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito di eventi temporanei che non dipendono dalla volontà né del datore di lavoro, né dei lavoratori.

Possono essere corrisposte fino a un massimo di 13 settimane consecutive, con la possibilità di proroghe trimestrali fino a un massimo di 52 settimane (un anno).

Sommando la cassa ordinaria con quella straordinaria, che vedremo fra poco, non è possibile usufruirne per più di 24 mesi nell’arco di 5 anni.

L'importo della cassa integrazione ordinaria è pari all'80% della retribuzione oraria per il numero di ore non lavorate, con un tetto massimo di 998,18 euro o 1.199,72 euro, a seconda che la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore a 2.159,48 euro o superi questo importo.

2. Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

La Cassa Integrazione Straordinaria è destinata solo ad aziende con più di 15 dipendenti appartenenti ai seguenti Settori:

  • industriali ed edili;
  • artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente destinatario a sua volta di Cassa Integrazione Straordinaria);
  • servizi di mensa e ristorazione dell’indotto;
  • cooperative agricole.

Riguarda inoltre:

  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti;
  • imprese editrici di giornali, senza limite dei 15 dipendenti;
  • imprese di spedizioni e trasporto e agenzie di viaggi e turismo, con più di 50 dipendenti.

La CIGS va a integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori di aziende che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • sono in difficoltà produttiva;
  • stanno affrontando dei processi di riorganizzazione aziendale;
  • applicano contratti di solidarietà, cioè accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi a oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro.

Possono ottenere la CIGS i lavoratori che hanno almeno novanta giorni di anzianità di effettivo lavoro.

La durata varia a seconda della causale alla base dell'attivazione della CIGS ed è pari a:

  • 24 mesi nel quinquennio mobile in caso di riorganizzazione aziendale;
  • 12 mesi in caso di crisi aziendale;
  • 24 mesi nel quinquennio in caso di contratti di solidarietà.

L’importo dell’assegno è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata se fossero state prestate le ore di lavoro non svolte, con un tetto massimo di 998,18 euro o 1.199,72 euro, a seconda che la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore a 2.159,48 euro o superi questo importo.

3. Cassa integrazione in deroga

La cassa integrazione in deroga, come si può intuire, riguarda casi particolari. Si tratta, infatti, di una misura “a sostegno di quelle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie”, come spiega l’INPS sul proprio sito web.

La CIGD può essere concessa dalla Regione presso cui ha sede l’azienda coinvolta oppure dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ne hanno diritto i lavoratori che hanno un'anzianità lavorativa pari ad almeno 12 mesi, impiegati presso imprese anche piccole, attività commerciali, o rientranti in determinate categorie considerate strategiche o di particolare rilievo (ad esempio i giornalisti).

Durante la pandemia, inoltre, è stata allargata la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, compresa la CIGD.

L’importo della cassa in deroga è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, nel rispetto di limiti fissati di anno in anno, già visti per la cassa ordinaria e straordinaria.

Fondi di solidarietà per l’integrazione al reddito

I Fondi di solidarietà sono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a Settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

Si occupano, inoltre, di prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla normativa per i lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a Settori già coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

I Fondi di solidarietà sono i seguenti:

  • Fondo Poste;
  • Fondo Credito;
  • Fondo Assicurativi;
  • Fondo Trasporto Pubblico;
  • Fondo Credito Cooperativo;
  • Fondo d'Integrazione Salariale (FIS);
  • Fondo di solidarietà del Trentino;
  • Fondo Trasporto Aereo;
  • Fondo di solidarietà di Bolzano - Alto Adige;
  • Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo - SOLIMARE.

La prestazione erogata dai fondi è principalmente l'assegno ordinario, con un importo almeno pari alla CIG.

Naspi

La Naspi, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, è quella che nel linguaggio comune viene chiamata “disoccupazione”.

A partire dal 1° maggio 2015, si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente il proprio impiego e che hanno cumulato:

  • almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro;
  • almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.

Di seguito le caratteristiche fondamentali della Naspi:

  • la base retributiva della Naspi è rappresentata dagli ultimi 4 anni di impiego, anche non continuativo, rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4,33;
  • la durata della prestazione è pari a un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. Ad esempio, se negli ultimi 4 anni il lavoratore ha accumulato 80 settimane contributive, la Naspi durerà 40 settimane;
  • l'ammontare dell'indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro;
  • dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese.

Ricordiamo, infine, che l'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Asdi

L’ASDI, ovvero l’Assegno Sociale di Disoccupazione, viene riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non abbia trovato un impiego e versi in condizioni di particolare necessità, che vanno certificate attraverso l’ISEE aggiornato.

La durata dell'assegno, pari al 75% dell'indennità Naspi, è di 6 mesi.

Dis-Coll

La Dis-Coll, ovvero la Disoccupazione per i Collaboratori, è l'indennità di disoccupazione per i cosiddetti co.co.co., i collaboratori a progetto iscritti alla Gestione separata INPS, che perdono il lavoro.

Ecco le sue caratteristiche:

  • per ottenerla occorre aver totalizzato almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente al momento della disoccupazione, fino alla data in cui si perde effettivamente il lavoro;
  • l’importo dell’assegno è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione;
  • la durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi.

Anche in questo caso la prestazione è condizionata alla partecipazione a iniziative di politiche attive del lavoro, come formazione e riqualificazione.

Disoccupazione autonomi (ISCRO)

Il 2021 ha visto l’introduzione di un’importante novità per i lavoratori autonomi, esclusi da tutti gli ammortizzatori sociali analizzati fino a questo momento: il bonus ISCRO, Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa.

Si tratta di un’indennità sperimentale, valida per il triennio 2021-2023, riconosciuta ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Ha una durata massima di 6 mesi e un importo che va da 250 a 800 euro, determinato sull’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate.

Per ottenere l’ISCRO occorre avere prodotto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda. Per chiarire: facendo domanda nel 2021, bisogna prendere in considerazione i tre anni che precedono il 2020 (quindi 2017, 2018 e 2019).

Ammortizzatori sociali e benefici dei Fondi pensione

In caso di perdita del lavoro, i lavoratori iscritti a un Fondo pensione come il Fondo Priamo hanno un’opportunità in più rispetto a quella fornita dagli ammortizzatori sociali statali erogati dall’INPS.

Parliamo del diritto di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata nel Fondo.

Nel dettaglio, gli aderenti al Fondo Priamo hanno il diritto di richiedere:

  • il riscatto parziale, nella misura del 50%, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, in caso di procedura di esodo incentivato;
  • il riscatto totale, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Infine, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, e nel rispetto di altri requisiti specifici, si può usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

Puoi approfondire questo argomento leggendo il nostro articolo, qui.

Per ulteriori informazioni, leggi la nostra pagina dedicata Prestazioni prima del pensionamento

Scopri tutti i vantaggi del Fondo Priamo. Contattaci!

Il campi segnalati da (*) sono obbligatori

Articoli correlati