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Come cambia la tassazione della pensione integrativa prima e dopo il 2007

La previdenza complementare ha acquisito un'importanza crescente in Italia con il passare del tempo, spingendo il legislatore a riformare completamente il settore. Questa riforma ha introdotto anche una serie di agevolazioni fiscali, tra cui un trattamento favorevole per la pensione integrativa maturata.

Tuttavia, è stato necessario affrontare la gestione fiscale della transizione post-riforma. In particolare, per gli aderenti iscritti prima del 2007 si è reso indispensabile considerare aliquote specifiche in base al periodo di accumulo del montante.

In questo articolo, inizieremo delineando una cronologia della normativa di riferimento. Successivamente, esamineremo le diverse modalità di tassazione applicate ai montanti accumulati in tre periodi distinti: prima del 2000, tra il 2000 e il 2006, e dopo il 2007.

Approfondiremo, poi, l'impatto di queste normative sulla scelta tra rendita e capitale, analizzando le relative opzioni fiscali.

Infine, presenteremo una sintesi degli altri benefici fiscali offerti agli aderenti ai fondi pensione.

Adesione al fondo pensione prima e dopo il 2007

Prima di esaminare i vari trattamenti fiscali riservati alle pensioni integrative in base al periodo di adesione, è essenziale tracciare una linea temporale delle normative che si sono succedute. Queste leggi hanno contribuito a unificare le diverse forme di previdenza complementare esistenti e a integrare quelle create successivamente in Italia.

Ecco le tappe principali:

  • 15 novembre 1992: entra in vigore la Legge 421/1992, che avvia l'organizzazione della previdenza complementare in Italia, conferendole un ruolo fondamentale all'interno del sistema previdenziale complessivo;
  • 29 aprile 1993: viene attuato il D.Lgs. 124/1993, che è la legge delega per la Legge 421/1992. I soggetti che hanno aderito alla previdenza complementare prima di questa data sono identificati come "vecchi iscritti";
  • 1° giugno 2000: entra in vigore il D.Lgs. 47/2000, introducendo una riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
  • 1° gennaio 2007: inizia l'applicazione del D.Lgs. 252/2005, che riordina ulteriormente la normativa sulla previdenza complementare, compresi gli aspetti fiscali.

Questa linea temporale è cruciale non solo per determinare il trattamento fiscale applicabile alla pensione integrativa, ma anche per capire le possibili modalità con cui può essere erogata: rendita, capitale, o una combinazione di entrambe le opzioni.

Tassazione della pensione integrativa

Come accennato, il D.Lgs. 47/2000 ha introdotto una riforma significativa nella disciplina fiscale della previdenza complementare, successivamente integrata dal D.Lgs. 252/2005.

Questi cambiamenti hanno determinato l’applicazione di tre differenti trattamenti fiscali in base al periodo in cui è stato maturato il montante da tassare.

Ricordiamo che per "montante" si intende la somma del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei contributi accumulati nel tempo, comprensiva dei rendimenti, ma al netto dei costi di gestione e delle imposte.

Vediamo più nel dettaglio.

Pensione integrativa maturata fino al 2000

Per il montante maturato fino al 2000, si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota del TFR, determinata dal datore di lavoro.

Questa imposta, che viene calcolata in base all’aliquota media dell’imposta sul reddito degli ultimi cinque anni, non può essere inferiore al 23%.

Pensione integrativa maturata tra il 2000 e il 2006

Per il montante della pensione integrativa accumulato tra il 2001 e il 2006, si applica una tassazione separata.

L’aliquota è determinata dal fondo pensione e, come per il periodo precedente, prevede un'imposta minima del 23% sul montante relativo.

Pensione integrativa maturata dal 2007

Per quanto riguarda la tassazione attualmente in vigore, applicabile a tutti i montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, essa interessa:

  • l’intero montante di tutti i nuovi aderenti, da quella data in poi;
  • la parte della posizione individuale di chi era già iscritto prima del 2007 e ha continuato a partecipare al fondo pensione anche dopo il 2006.

In entrambi questi ultimi casi, la pensione integrativa è soggetta a un’imposta decisamente più vantaggiosa: l'aliquota di base è del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il quindicesimo anno, fino a raggiungere un minimo del 9%.

In sintesi, chi è iscritto da prima del 2007 vedrà la propria pensione integrativa soggetta a due o tre diversi regimi di tassazione, a seconda del periodo in cui il montante è stato accumulato.

Tassazione fondi pensione e scelta della prestazione finale

La normativa descritta non influisce solo sul prelievo fiscale applicato al montante accumulato, ma anche sulla modalità con cui può essere erogata la pensione integrativa.

Per gli iscritti più anziani, ossia coloro che hanno aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993, esiste la possibilità di richiedere l’intera prestazione sotto forma di capitale. Tuttavia, in questo caso, tutto l'importo sarà soggetto alla tassazione meno favorevole in vigore al 31 dicembre 2006.

Per poter beneficiare dell’imposizione fiscale più vantaggiosa introdotta a partire dal 2007, è necessario che almeno il 50% del montante accumulato dopo tale data venga richiesto sotto forma di rendita periodica. Questo aspetto è stato chiarito dalla circolare n. 70/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, i vecchi iscritti devono considerare che optare per il ritiro dell'intera prestazione in un’unica soluzione comporta la perdita del vantaggio fiscale applicabile ai contributi versati e maturati dopo il 2007.

Per approfondire, invitiamo a leggere anche il nostro articolo Come funziona il riscatto totale del Fondo Pensione a scadenza.

Le altre agevolazioni fiscali dei fondi pensione

Infine, ricordiamo che l’adesione a un fondo pensione negoziale, come Priamo, offre ulteriori vantaggi fiscali oltre alla tassazione favorevole delle prestazioni.

Gli aderenti possono infatti beneficiare di una deduzione annuale dal proprio reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro per ogni anno di partecipazione. Questa deduzione può essere applicata in due modi:

  • direttamente in busta paga, per i contributi versati al fondo pensione tramite trattenute sullo stipendio;
  • mediante la dichiarazione dei redditi, per i contributi versati direttamente al fondo, senza passare per la busta paga.

Se i contributi versati superano il limite annuale di 5.164,57 euro (i cosiddetti contributi non dedotti), l’aderente deve comunicare tale eccedenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento per ottenere l’esenzione fiscale sulla parte eccedente al momento della prestazione.

Inoltre, i rendimenti generati dal fondo pensione beneficiano di un’aliquota fiscale agevolata del 20%, significativamente inferiore rispetto al 26% applicato alla maggior parte degli investimenti. Ancora più vantaggiosa è l’aliquota del 12,5% applicata ai rendimenti derivanti da investimenti in Titoli di Stato.

Per approfondire nel dettaglio tutte le agevolazioni, invitiamo a leggere la nostra guida I benefici fiscali per gli aderenti ai fondi pensione.

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