L’esonero contributivo COVID-19 è un beneficio concesso ai datori di lavoro per far fronte all’emergenza pandemica in corso. Per dare operatività all’esonero, si attendeva l’autorizzazione della Commissione Europea che è finalmente giunta, consentendo all’INPS di predisporre le istruzioni per l’accesso a questa forma di aiuto.
In questo articolo vedremo:
Approfondiamo insieme.
Il Decreto Ristori (decreto 137/2020, convertito con modificazioni nella legge 176/2020, n. 176), ha introdotto l’esonero contributivo COVID-19.
La norma prevede:
“In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale e con esclusione del settore agricolo, la possibilità di beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nel mese di giugno 2020”.
In altre parole, le aziende che non usufruiscono della cassa integrazione possono non pagare i contributi INPS.
Questa previsione di legge era stata sottoposta all’autorizzazione della Commissione Europea in quanto rientrante nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Autorizzazione giunta con la Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021, che ha escluso dal beneficio le imprese operanti nel settore finanziario, oltre a quelle del settore agricolo.
L’INPS, con il messaggio 1386/2021, ha definito le istruzioni per consentire alle aziende di fare domanda per il beneficio.
L’esonero contributivo alternativo alla CIG, innanzitutto, spetta ai datori di lavoro che:
I conguagli per cui fare domanda (appunto per il periodo che va da novembre 2020 a gennaio 2021), potranno avvenire nei flussi di versamenti contributivi di competenza del periodo aprile-agosto 2021.
Dunque lo sgravio avviene tramite la richiesta delle aziende di:
L’istanza deve essere inoltrata online all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”.
L’INPS precisa inoltre che:
“La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.”
L’INPS ribadisce più volte che l’esonero contributivo e la CIG sono alternativi, anche nel caso in cui queste forme di aiuto legate all’emergenza pandemica siano previste da fonti normative diverse.
Ciò significa che, nella medesima finestra temporale, per la stessa unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo.
Dunque non devono esserci sovrapposizioni di richieste per lo stesso periodo.
Ad occuparsi dei controlli sulle istanze, proprio al fine di evitare sovrapposizioni di aiuti, sono incaricate le strutture INPS territorialmente competenti, che vanno a verificare che il datore di lavoro, richiedente l’esonero contributivo, non abbia già richiesto e utilizzato i trattamenti di integrazione salariale causale COVID-19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità.
Se la verifica conferma il diritto all’esonero contributivo, al datore di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021.
La comunicazione viene fatta attraverso il medesimo “Cassetto previdenziale” utilizzato per fare l’istanza.
L’esonero contributivo COVID-19, precisa l’INPS, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente:
Un esempio di non cumulabilità è rappresentato dall’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dalla legge 205/2017, poiché proprio questa legge esprime chiaramente che “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Tuttavia, per le aziende con più di un addetto, occorre precisare che l’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo lavoratore.
Dunque, se tra i dipendenti ci sono sia lavoratori giovani, per i quali si intende fruire dell’incentivo strutturale di cui alla legge 205/2017, sia altri lavoratori non agevolati, per questi ultimi, se sussistono i requisiti, si può fruire dell’esonero contributivo COVID-19.
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