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Come cambiano gli ammortizzatori sociali nel 2022

La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta con una riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, in modo da ampliare la platea dei beneficiari delle protezioni previste.

In particolare, sono state riviste le disposizioni che riguardano i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS). Sono previste novità anche sul fronte delle indennità di disoccupazione, NASPI e DIS-COLL.

L’INPS, con la Circolare 18/2022, ha chiarito che tutte le novità introdotte riguardano le richieste di ammortizzatori che comportano la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022. Per le richieste effettuate nel 2021 e che proseguono nel 2022, invece, si applicano le regole previgenti.

Nuovi ammortizzatori sociali: i lavoratori coinvolti

La Legge di Bilancio estende la platea dei destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022; da quest’anno, infatti, possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni anche i lavoratori:

  • a domicilio;
  • con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello);
  • con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello).

Fino al 2021, invece, l’accesso agli ammortizzatori sociali era riservato al solo apprendistato professionalizzante.

Inoltre la manovra 2022 impone che, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro determinata a seguito del ricorso alla CIG non debba “pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo”.

Si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di lavoro effettivo che i lavoratori, per poter beneficiare dell’integrazione salariale, sono tenuti a possedere alla data di presentazione della domanda. Questo requisito, tuttavia, continua a non essere richiesto per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.

Trattamento di integrazione salariale

L’ammontare dell’indennità di integrazione salariale viene corrisposto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale, ed entro dei massimali mensili, differenziati finora in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore.

Tuttavia, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico e indipendente dalla predetta retribuzione.

Di conseguenza, l’importo del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare un importo massimo mensile rivalutato annualmente dall’INPS, pari per l’anno 2021 a euro 1.199,72 lordi.

Questo comporta un aumento del trattamento di integrazione salariale, soprattutto per le retribuzioni mensili lorde più basse, che fino al 2021 subivano un massimale inferiore.

Contributo addizionale

Le aziende che fanno domanda di CIG sono tenute a corrispondere all’INPS un contributo addizionale, calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, con le seguenti aliquote:

  • 9% per i periodi di CIG fino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% se le settimane sono comprese tra le 52 e le 104 in un quinquennio mobile;
  • 15% per i periodi che oltrepassano le 104 settimane in un quinquennio mobile.

La Legge di Bilancio 2022 interviene sulle aliquote del contributo addizionale prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2025 e a favore delle imprese che non abbiano utilizzato trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione, un’aliquota ridotta pari al:

  • 6% della retribuzione per i periodi di CIGO e CIGS, fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% della retribuzione per i periodi di Cassa compresi tra le 52 e le 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% per i periodi che oltrepassano le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni che viene calcolato a ritroso a partire dall’ultimo giorno di trattamento richiesto dalle aziende per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione in cui verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite massimo di 24 mesi.

Dal momento che si tratta di un parametro mobile, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con il passare del tempo anche nel periodo di utilizzo della Cassa integrazione.

Lavorare durante la CIG

In merito alle attività lavorative, autonome o dipendenti, svolte dal lavoratore mentre è in corso l’integrazione salariale, la Legge di Bilancio prevede:

  • che non ha diritto all’integrazione salariale (per le giornate di lavoro effettuate) colui che, nel periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, svolge un’attività di durata superiore a 6 mesi;
  • che, in caso di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale è sospeso per la durata del rapporto stesso.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Le aziende possono accedere alla CIGS se hanno avuto, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, una media di 15 dipendenti.

Vengono inoltre estese le tutele della CIGS alle imprese con più di quindici dipendenti che non accedono a:

  • fondi di solidarietà bilaterali;
  • fondi bilaterali alternativi;
  • fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Questo garantisce l’integrazione salariale straordinaria ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipendentemente dal Settore lavorativo.

Dal 1° gennaio 2022 si prevede inoltre l’accesso alla CIGS, indipendentemente dal requisito occupazionale, per:

  • le imprese operanti nel Settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, nonché le società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale;
  • i partiti e i movimenti politici, oltre alle loro articolazioni e sezioni territoriali.

Nei confronti di questi ultimi sarà applicato il contributo ordinario CIGS, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 0,60% a carico dell’impresa e il restante 0,30% trattenuto al lavoratore.

NASPI e DIS-COLL

Per quanto riguarda i soggetti che hanno perso il lavoro, la Legge di Bilancio è intervenuta su due fronti, alleggerendo i requisiti soggettivi per l’accesso e potenziando l’importo erogato.

Per quanto concerne la NASPI, cioè l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori dipendenti, i requisiti di accesso vengono resi meno rigidi, con l’eliminazione del requisito dei 30 giorni lavorativi per accedere alla misura.

Per l’importo erogato, si posticipa la partenza del décalage (cioè la graduale riduzione dell’importo corrisposto) e si introduce un trattamento di maggior favore per quei lavoratori in età avanzata che hanno maggiore difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Nel dettaglio:

  • l’assegno si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese (anziché dal quarto);
  • il décalage scatta poi dall’ottavo mese per i disoccupati over 55.

La NASPI viene inoltre estesa ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato.

Viene potenziata anche l’indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi (DIS-COLL). In particolare:

  • si innalza la durata massima, garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata;
  • si posticipa la decorrenza del décalage;
  • viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Riscatto Fondo Pensione

La perdita del lavoro è una delle eventualità dalle quali è possibile tutelarsi se si decide di aderire a un fondo pensione come Priamo, andando a integrare le tutele pubbliche che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti.

Chi aderisce alla previdenza complementare, infatti, non solo costruisce la propria pensione integrativa, ma si protegge da una serie di eventi avversi che danno diritto al riscatto parziale o totale della posizione fino a quel momento accumulata, comprensiva dei rendimenti e al netto di commissioni e imposte.

Nel dettaglio, il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata può essere richiesto nei casi di:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
  • di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • di procedura di esodo incentivato.

Il riscatto totale della posizione può essere richiesto nei casi di:

  • invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  • perdita dei requisiti di partecipazione (si tratta tuttavia una facoltà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto).

Per un approfondimento vai alla nostra pagina Prestazioni prima del pensionamento

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