La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta con una riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, in modo da ampliare la platea dei beneficiari delle protezioni previste.
In particolare, sono state riviste le disposizioni che riguardano i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS). Sono previste novità anche sul fronte delle indennità di disoccupazione, NASPI e DIS-COLL.
L’INPS, con la Circolare 18/2022, ha chiarito che tutte le novità introdotte riguardano le richieste di ammortizzatori che comportano la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022. Per le richieste effettuate nel 2021 e che proseguono nel 2022, invece, si applicano le regole previgenti.
La Legge di Bilancio estende la platea dei destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022; da quest’anno, infatti, possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni anche i lavoratori:
Fino al 2021, invece, l’accesso agli ammortizzatori sociali era riservato al solo apprendistato professionalizzante.
Inoltre la manovra 2022 impone che, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro determinata a seguito del ricorso alla CIG non debba “pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo”.
Si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di lavoro effettivo che i lavoratori, per poter beneficiare dell’integrazione salariale, sono tenuti a possedere alla data di presentazione della domanda. Questo requisito, tuttavia, continua a non essere richiesto per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.
L’ammontare dell’indennità di integrazione salariale viene corrisposto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale, ed entro dei massimali mensili, differenziati finora in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore.
Tuttavia, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico e indipendente dalla predetta retribuzione.
Di conseguenza, l’importo del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare un importo massimo mensile rivalutato annualmente dall’INPS, pari per l’anno 2021 a euro 1.199,72 lordi.
Questo comporta un aumento del trattamento di integrazione salariale, soprattutto per le retribuzioni mensili lorde più basse, che fino al 2021 subivano un massimale inferiore.
Le aziende che fanno domanda di CIG sono tenute a corrispondere all’INPS un contributo addizionale, calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, con le seguenti aliquote:
La Legge di Bilancio 2022 interviene sulle aliquote del contributo addizionale prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2025 e a favore delle imprese che non abbiano utilizzato trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione, un’aliquota ridotta pari al:
Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni che viene calcolato a ritroso a partire dall’ultimo giorno di trattamento richiesto dalle aziende per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione in cui verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite massimo di 24 mesi.
Dal momento che si tratta di un parametro mobile, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con il passare del tempo anche nel periodo di utilizzo della Cassa integrazione.
In merito alle attività lavorative, autonome o dipendenti, svolte dal lavoratore mentre è in corso l’integrazione salariale, la Legge di Bilancio prevede:
Le aziende possono accedere alla CIGS se hanno avuto, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, una media di 15 dipendenti.
Vengono inoltre estese le tutele della CIGS alle imprese con più di quindici dipendenti che non accedono a:
Questo garantisce l’integrazione salariale straordinaria ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipendentemente dal Settore lavorativo.
Dal 1° gennaio 2022 si prevede inoltre l’accesso alla CIGS, indipendentemente dal requisito occupazionale, per:
Nei confronti di questi ultimi sarà applicato il contributo ordinario CIGS, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 0,60% a carico dell’impresa e il restante 0,30% trattenuto al lavoratore.
Per quanto riguarda i soggetti che hanno perso il lavoro, la Legge di Bilancio è intervenuta su due fronti, alleggerendo i requisiti soggettivi per l’accesso e potenziando l’importo erogato.
Per quanto concerne la NASPI, cioè l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori dipendenti, i requisiti di accesso vengono resi meno rigidi, con l’eliminazione del requisito dei 30 giorni lavorativi per accedere alla misura.
Per l’importo erogato, si posticipa la partenza del décalage (cioè la graduale riduzione dell’importo corrisposto) e si introduce un trattamento di maggior favore per quei lavoratori in età avanzata che hanno maggiore difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Nel dettaglio:
La NASPI viene inoltre estesa ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato.
Viene potenziata anche l’indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi (DIS-COLL). In particolare:
La perdita del lavoro è una delle eventualità dalle quali è possibile tutelarsi se si decide di aderire a un fondo pensione come Priamo, andando a integrare le tutele pubbliche che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti.
Chi aderisce alla previdenza complementare, infatti, non solo costruisce la propria pensione integrativa, ma si protegge da una serie di eventi avversi che danno diritto al riscatto parziale o totale della posizione fino a quel momento accumulata, comprensiva dei rendimenti e al netto di commissioni e imposte.
Nel dettaglio, il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata può essere richiesto nei casi di:
Il riscatto totale della posizione può essere richiesto nei casi di:
Per un approfondimento vai alla nostra pagina Prestazioni prima del pensionamento
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