In caso di trasferimento all’estero, il soggetto aderente a un fondo pensione deve valutare una serie di fattori, in particolare la forma di previdenza complementare a cui è iscritto e la situazione occupazionale estera.
In questo articolo vedremo in quali casi specifici il trasferimento fuori dall’Italia consente di accedere al riscatto del fondo pensione e quali sono gli altri casi in cui il riscatto può essere richiesto.
Infine, ci concentreremo su una novità per i lavoratori che si muovono all’interno dell’Unione Europea per questioni lavorative: la previdenza complementare europea (PEPP).
Cosa accade quando un lavoratore iscritto a un fondo pensione lascia l’Italia e va a lavorare all’estero? Si può richiedere il riscatto totale del fondo pensione oppure occorre attendere di raggiungere l’età del pensionamento per poter ottenere la prestazione?
La risposta è: dipende.
Il trasferimento all’estero, infatti, potrebbe rientrare tra i casi in cui si matura il diritto al riscatto totale della posizione individuale, ma soltanto se si presentano le seguenti condizioni:
Per gli aderenti ai fondi negoziali (o chiusi), infatti, il passaggio ad altro settore è uno dei motivi di perdita dei requisiti per l’adesione, il che fa maturare il diritto al riscatto della posizione maturata.
Nel caso di Piani individuali pensionistici (PIP) o fondi aperti, invece, il cambio di lavoro, anche in caso di trasferimento all’estero, non rientra tra le possibilità di richiesta del riscatto totale.
L’alternativa per chi si trasferisce in uno dei Paesi UE, come vedremo in seguito, è quella di mantenere la posizione individuale anche in assenza di contribuzione, fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento.
Il riscatto totale può essere richiesto in determinati casi specifici, tra cui i seguenti:
In caso di morte dell’iscritto che ha maturato il diritto alla pensione integrativa, l’intera posizione individuale maturata viene riscattata dal soggetto beneficiario indicato dall’aderente o, in sua assenza, dagli eredi. In caso di morte dell’iscritto prima che abbia maturato il diritto alla pensione integrativa, l’intera posizione individuale maturata è riscattata da un soggetto designato o, in alternativa, dagli eredi.
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Per i lavoratori UE, in caso di trasferimento in un Paese dell’Unione, il riferimento normativo è il D.Lgs.88/2018 che ha recepito in Italia la Direttiva UE 50/2014.
Per quanto concerne la previdenza complementare, i due passaggi fondamentali previsti dalla norma sono i seguenti.
Abbiamo fin qui parlato di previdenza complementare e trasferimento all’estero. Ma che cosa accade per quanto concerne la previdenza obbligatoria?
In questo caso esistono delle convenzioni, che l’Italia ha stipulato con altri Paesi, al fine di permettere ai lavoratori di fruire della contribuzione versata nel Paese estero per integrare il requisito contributivo richiesto qui.
I Paesi con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione previdenziale consentono dunque l’accesso a quella che si chiama totalizzazione in regime internazionale ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione. Di seguito le nazioni interessate: tutti i Paesi UE, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capoverde, Jersey, tutti i Paesi della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vaticano e Venezuela.
Per poter essere sommati tra di loro, i periodi contributivi in Italia e all’estero non devono ovviamente sovrapporsi, altrimenti verrà conteggiato esclusivamente quello nel nostro Paese. Chi lavora in un Paese non convenzionato può comunque recuperare la copertura previdenziale per i periodi interessati, ma solo ricorrendo al riscatto e, dunque, pagando di tasca propria.
In ultimo, facciamo un cenno al caso di chi aderisce al PEPP (Pan-European Personal Pension Product). Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo, o PEPP appunto, è un piano di previdenza individuale che ha come caratteristica fondamentale la piena portabilità tra tutti i Paesi europei.
Chi decide di aderire a questa forma di previdenza complementare, dunque, in caso di trasferimento tra Paesi UE fruisce della possibilità di trasferire la propria posizione individuale senza soluzione di continuità.
Tuttavia, per coloro che in Italia hanno diritto all’iscrizione a fondi pensione chiusi, come Priamo, c’è una questione da tenere attentamente in considerazione quando si valuta l’opzione del PEPP. La previdenza complementare europea, infatti, non offre la possibilità di destinarvi il proprio TFR.
La destinazione del TFR alla previdenza complementare, tuttavia, è uno degli indubbi vantaggi per i lavoratori dipendenti che scelgono di aderire a un fondo pensione come Priamo; questo perché rappresenta l’opportunità di veder crescere la propria posizione a costo zero, per poi scegliere di aggiungere o meno una contribuzione propria. Nel caso dei fondi pensione negoziali, quest’ultima attiva anche il contributo del datore di lavoro (altra fonte di risparmio e accumulo a costo zero per il lavoratore e riservata esclusivamente agli iscritti ai fondi pensione negoziali).
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