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Pensione di inabilità: chi può richiederla?

Quando un lavoratore non è più in grado di svolgere le mansioni previste dalla propria occupazione, per ragioni di carattere fisico o psichico, ha diritto alla cosiddetta pensione di inabilità.

Essa, di fatto, anticipa le prestazioni della pensione di vecchiaia, sostenendo economicamente i soggetti aventi diritto.

In questo articolo vedremo nel dettaglio cos’è la pensione di inabilità, di che cosa si tratta, chi ne ha diritto, quali sono i requisiti necessari per farne domanda e come richiederla.

Infine, ci concentreremo sul perché l’adesione a una forma di previdenza complementare può essere importante in casi del genere, al fine di integrare l’assegno pensionistico.

Cos’è la pensione di inabilità?

La pensione di inabilità è una prestazione INPS prevista per i lavoratori in condizione di assoluta e permanente impossibilità di lavorare.

Viene riconosciuta previa domanda dell’avente diritto, solo se si rispettano determinati requisiti sanitari e assicurativi, che andremo a elencare in seguito.

A partire dal 2013, l’assegno della pensione di inabilità si determina prendendo in considerazione la contribuzione INPS totalizzata dal soggetto interessato alla prestazione nel corso degli anni di lavoro.

Chi ha diritto alla pensione di inabilità?

La pensione di inabilità è un diritto spettante a tutti i lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche INPS, la cui impossibilità al lavoro venga accertata e ritenuta assoluta e permanente.

Nel dettaglio, questa forma di sostegno spetta a:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata (liberi professionisti e collaboratori).

Calcolo della pensione di inabilità

Se il lavoratore si è iscritto all’INPS per la prima volta prima del 31 dicembre 1995, l’importo dell’assegno si determina con il sistema misto, ovvero una parte con il sistema retributivo e una parte con il sistema contributivo.

Leggi il nostro approfondimento: Qual è la differenza tra pensione contributiva e retributiva

Se, invece, l’attività lavorativa - quindi l’iscrizione all’ente previdenziale - è iniziata dopo il 31 dicembre 1995, il metodo di calcolo applicato è il contributivo puro.

L’importo, in questi casi, si determina quindi solo sulla base dei contributi versati e non dell’ultima retribuzione.

Come detto, l’assegno si determina sulla base delle settimane contributive totalizzate nel corso della vita lavorativa del richiedente.

Alle settimane contributive utili al conteggio dell’assegno vengono inoltre aggiunte le settimane che vanno dalla decorrenza della pensione di inabilità al compimento dei 60 anni della lavoratrice o del lavoratore.

Chiariamo con un esempio: se i requisiti per la pensione di inabilità sopraggiungono a 55 anni, per il calcolo dell’assegno alle settimane contributive effettivamente totalizzate dal soggetto, verranno aggiunte le 260 settimane che vanno dai 55 ai 60 anni di età.

Nell’aggiunta delle settimane è necessario rispettare, però, un tetto massimo, fissato a 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni (ogni anno è composto da 52 settimane, che moltiplicato per 40 fa, appunto, 2080).

Pensione di inabilità e assegno di accompagnamento

Il lavoratore che, oltre all’inabilità al lavoro, dovesse presentare una perdita della propria autosufficienza (impossibilità a deambulare e/o a compiere azioni della vita quotidiana), può richiedere anche l'assegno per l'assistenza personale e continuativa o assegno di accompagnamento, che non è invece dovuto nei seguenti casi:

  • ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
  • percezione dell’assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa (le due prestazioni non sono compatibili);
  • decesso del soggetto inabile, poiché l’assegno non è reversibile ai superstiti.

L’assegno per l’assistenza viene poi ridotto a chi percepisce una prestazione analoga da parte di altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

Pensione privilegiata di inabilità

Infine, è prevista una pensione privilegiata di inabilità nei casi in cui:

  • il lavoratore sia iscritto all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • l’inabilità sia riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall'assicurato nel corso dell’attività lavorativa.

La pensione privilegiata non è invece riconosciuta quando, a partire dall'evento inabilitante, derivi il diritto di:

  • rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Come fare domanda per la pensione di inabilità?

Come accennato prima, per fare domanda di pensione di inabilità occorre essere in possesso di determinati requisiti.

Vediamoli:

  • presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, certificati dal medico curante e documentati attraverso il modulo SS3 inviato all’INPS dal medico stesso, che vengono poi valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS;
  • almeno 260 contributi settimanali (dunque 5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (ovvero 3 anni) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
  • cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • cancellazione dagli albi professionali;
  • rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Se il soggetto è in possesso di tali requisiti, può fare domanda esclusivamente online, attraverso i seguenti canali:

  • servizio INPS dedicato, utilizzando le credenziali SPID;
  • al telefono tramite il contact center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • servendosi dei servizi di CAF e patronati.

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si presenta la domanda, se l’INPS verifica che i requisiti sanitari e amministrativi risultano soddisfatti.

Infine, l’INPS precisa che:

“La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.”

Differenze tra pensione di inabilità e pensione di invalidità

Spesso pensione di inabilità al lavoro e pensione di invalidità vengono confuse, ma si tratta di due prestazioni distinte.

Mentre la pensione di inabilità riguarda i soggetti totalmente e permanentemente inabili al lavoro, la pensione di invalidità - o, più correttamente, l’assegno ordinario di invalidità - riguarda chi subisce una riduzione della capacità lavorativa di oltre il 67%.

Inoltre, la pensione di inabilità ha carattere permanente (esattamente come il motivo per cui viene erogata), a differenza della pensione di invalidità, che ha invece una durata temporanea di 3 anni.

Per ottenere il rinnovo, se sussiste la ridotta capacità lavorativa, occorre fare nuovamente domanda a partire dai 6 mesi che precedono la scadenza e non oltre 120 giorni dopo la scadenza stessa.

Dalla terza conferma della prestazione, il rinnovo diviene automatico.

Leggi anche il nostro approfondimento Come richiedere la pensione di invalidità

Inabilità al lavoro e Fondo Priamo

Chi ha aderito al Fondo Priamo, scegliendo quindi una forma di previdenza complementare, ha diritto a un ulteriore beneficio.

Infatti, in caso di invalidità che pregiudichi totalmente la capacità lavorativa, l’aderente al Fondo ha diritto al riscatto totale o parziale del capitale accumulato.

Precisiamo, inoltre, che gli aderenti hanno diritto al riscatto, totale o parziale, quando si verificano determinate condizioni:

  • riscatto parziale, pari al 50% di quanto maturato, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, o di esodo incentivato;
  • riscatto totale, appunto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Se i suddetti eventi si verificano nei 5 anni prima del pensionamento, l’associato può richiedere direttamente la prestazione di pensione complementare o la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).

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