I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.
I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20% anziché dell'ordinaria 26% (12,5% per i Titoli di Stato).
Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) nei seguenti casi: morte dell’aderente, stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o superiore a 48 mesi, procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione per cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate la tassazione è del 23%.
Sul montante maturato dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia in rendita che in capitale, è tassata con un’aliquota del 15%, che dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.
L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.
Sul montante maturato dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.
Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.
No. Il risparmio fiscale, infatti, viene percepito dal lavoratore direttamente in busta paga, in quanto è il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.