Il trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso una altra forma di previdenza complementare può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale di regola fino al 50% del montante accumulato nel Fondo. Eccezionalmente la prestazione può essere erogata sotto forma di capitale per l’intero importo se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulta di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni ad una forma pensionistica complementare.
La rendita viene erogata fino al decesso del beneficiario. Il Fondo stipulerà una convenzione con una compagnia di assicurazione con la quale offrirà altre tipologie di rendita come la rendita reversibile e/o certa per k anni. La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita. Alla sua morte, la rendita viene erogata al beneficiario superstite (reversionario). La rendita certa per k anni, poi vitalizia, viene erogata per un numero di anni prestabilito (anche in caso di morte del beneficiario) decorso il quale la rendita diventa vitalizia.
Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
La ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando i cosiddetti ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto della vita media della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Più alta è l’età al pensionamento maggiore sarà l’entità della rendita.
I parametri da prendere in considerazione sono i seguenti: sesso, età al momento del pensionamento, tasso tecnico e rateazione.
Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita Priamo ha stipulato apposite convenzione con due compagnie assicurative:
- Assicurazioni Generali S.p.A. per la rendita vitalizia con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza (LTC – long term care)
- UGF Assicurazioni S.p.A. per tutte le altre tipologie di rendita
Esistono diverse opzioni di rendita tra le quali scegliere quella più adatta alle proprie esigenze:
• Rendita vitalizia semplice
• Rendita reversibile
• Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
• Rendita con restituzione del capitale residuo
• Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza
Si può scegliere esclusivamente una sola delle tipologie proposte.
Se alla rendita vitalizia semplice si affiancano prestazioni ulteriori (per garantire una maggiore tutela ai propri beneficiari o eredi), il valore della rendita subirà decurtazioni più o meno sensibili.
Si ricorda che la scelta della pensione più adatta comporta la considerazione di due fondamentali fattori:
• l'esigenza che si intende soddisfare (integrazione del reddito personale, maggior tutela delle fasi di vecchiaia più avanzata, trasferimento di risorse ad altri soggetti, ......)
• l’importo di rendita che si è disposti a sacrificare per soddisfare tale esigenza, intendendo con ciò il minor valore della rata di rendita prescelta rispetto alla rata di rendita vitalizia semplice.
La rendita vitalizia semplice viene corrisposta dal momento in cui l’aderente va in pensione fino alla sua morte.
La rendita reversibile viene corrisposta finché l’aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario da esso indicato se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest’ultimo. L’importo della rendita varia anche in base all’età del beneficiario designato per la reversibilità: quanto più esso è giovane tanto più basso sarà l’importo della rendita erogata.
La rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia viene corrisposta al pensionato o in caso di decesso ai beneficiari/eredi, per il numero di anni stabiliti dall’aderente stesso. Al termine di questo periodo la rendita si trasforma in vitalizia nel caso in cui il pensionato sia ancora in vita; si estingue nel caso in cui sia deceduto.
La rendita con restituzione del capitale residuo viene corrisposta all’aderente finché è in vita.
Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo.
Il capitale residuo sarà pari all’importo maturato trasformato in rendita al netto delle rate di rendita già riscosse.
La rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita di autosufficienza, corrisposta all’aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell’importo erogato in caso di perdita dell’autosufficienza.
La perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale in modo presumibilmente permanente avviene quando l’Assicurato è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” di seguito riportati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona:
Il tasso tecnico è il tasso minimo di rendimento che viene garantito in via anticipata dalla compagnia di assicurazione al pensionato. Maggiore è il tasso tecnico previsto più alta sarà la prima rata di rendita e minore la sua rivalutazione nel tempo (si beneficia in anticipo di rendimenti futuri).
La rivalutazione della rendita è data dalla differenza tra il rendimento netto della gestione separata (rendimento annuale lordo al quale occorre sottrarre i costi della gestione stessa) ed il rendimento già anticipato dalla Compagnia di assicurazione sulla base del tasso tecnico prescelto. In ogni caso le Compagnie di assicurazione garantiscono un rendimento minimo del 2,5% annuo.
Da non dimenticare, infine, che il valore della pensione consolida le rivalutazioni finanziarie riconosciute nei vari anni, ciò significa che può solo aumentare (e mai diminuire) rispetto agli importi progressivamente raggiunti.
Le tavole demografiche sono lo strumento principale di analisi che si utilizza per definire il valore della rendita che viene pagata al pensionato. In particolare le tavole demografiche esprimono la speranza di vita attesa per ogni individuo in relazione al sesso e all’età in cui richiede la rendita.
No. Nel caso in cui un lavoratore che abbia già maturato i requisiti di accesso alla prestazione continui a lavorare e, successivamente, si trovi in situazione di mobilità, dovrà richiedere la prestazione pensionistica finale e non il riscatto.
Gli iscritti ai fondi pensione che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto parziale. In termini fiscali è previsto il regime agevolato (tassazione al 15% che scende di 0,3% ogni anno a partire dal sedicesimo anno di partecipazione fino ad un massimo di 6 punti.).