Come funziona

Quanto contribuire

A decorrere da gennaio 2017, è, inoltre, previsto un contributo “contrattuale” annuo lordo pari a 90 € annui (dei cui 81,60 destinati a Priamo), per tutti i lavoratori del settore cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl), secondo le previsioni dell’’Accordo Nazionale 28 novembre 2015. Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo, il versamento della somma comporta l’adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziendeL’adesione a Priamo comporta, come minimo, il versamento da parte del lavoratore di una quota o di tutto il TFR maturando a seconda dell’anzianità lavorativa maturata.

Il lavoratore, al momento dell’iscrizione, può scegliere di versare la contribuzione minima a suo carico prevista dagli accordi collettivi vigenti tempo per tempo. Il livello minimo di contribuzione è indicato, in relazione a ciascun settore lavorativo, dalle tabelle di seguito indicate.

Il lavoratore che sceglie di versare la contribuzione minima a suo carico prevista dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti acquisisce il diritto di ottenere anche il contributo contrattuale stabilito a carico del datore di lavoro dai medesimi accordi collettivi ed evidenziato nelle tabelle di seguito indicate.

Il contributo totale è quindi costituito da:

  • contributo a carico del lavoratore;
  • contributo a carico del datore;
  • TFR maturando, in tutto o in parte a seconda della anzianità lavorativa del lavoratore.

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL del trasporto pubblico locale

  Quota TFR Contributo (1) Decorrenza e periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 2% 2% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni (3) 33% 2% 2%
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni (3) 29% 2% 2%

(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR).
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
(3) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR), indennità di mensa.
Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

A decorrere da gennaio 2017, è, inoltre, previsto un contributo “contrattuale” annuo lordo pari a 90 € annui (dei cui 81,60 destinati a Priamo), per tutti i lavoratori del settore cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl), secondo le previsioni dell’’Accordo Nazionale 28 novembre 2015. Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo, il versamento della somma comporta l’adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende.


La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

 

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per gli addetti per gli impanti di trasporto a fune

  Quota TFR Contributo (1) Decorrenza e periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1,5% 2,0% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni (3) 33% 1,5% 2,0%
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni (3) 25% 1,5% 2,0%
(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

 

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL dipendenti da imprese attività esercenti attività di noleggio autobus con conducente

  Quota TFR Contributo (1) Decorrenza e periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1% 1% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3) 29% 1% 1%

(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, E.D.R., sia per quanto attiene al contributo del lavoratore e del datore sia per il TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

A decorrere dal 1agosto 2018, è previsto un contributo mensile a carico dell’azienda, di € 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. La somma non è revocabile né sospendibile per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale di tipo verticale l’importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo alla data del 30.06.2018, il versamento della somma comporta l’adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende. Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo in data 01.07.2018, e per quelli che aderiranno successivamente a tale data, la somma è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici del CCNL.  
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

 

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ANAV (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 23/04/2007

  Quota TFR Contributo (1) Decorrenza e periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 2% 2% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni 33% 2% 2%
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni 29% 2% 2%
(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento, superminimo.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

 

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ASSTRA (v.a. 2) Associazione Trasporti, per effetto di apposito accordo stipulato in data 05/03/2010

  Quota TFR Contributo (1) Decorrenza e periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 2% 2% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3) 5% 2% 2%

(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento, superminimo.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
(3) E' data facoltà al dipendente di conferire l'intero importo del TFR.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata

 

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL del personale marittimo e amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA per effetto dell'accordo nazionale del 30.05.2007 e successiva modificazione 03.02.2009

  Quota TFR Contributo (1) Decorrenza e periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1% 1,5% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3) 33% 1% 1,5%

(1) TFR: le percentuali vanno applicate sugli elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del TFR. Il 100% corrisponde alla integrale posta del TFR annuo (6,91% della retribuzione annua di riferimento), il 33% corrisponde al 2,28% della retribuzione annua di riferimento.
(2) CONTRIBUTO: la percentuale è calcolata sulla retribuzione annua riferita al minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

 

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria UILTRASPORTI (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 06/06/2007

  Quota TFR (1) Contributo (2) Decorrenza e periodicità
Lavoratore  Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 2% 2% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 100% 2% 2%  

(1) TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo 50% del TFR.
(2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata alla intera retribuzione individuale per 14 mensilità.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

 

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CISL (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 14/12/2006

  Quota TFR (1)

Contributo (2)

Decorrenza e periodicità
Lavoratore  Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 2% 2% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni 33% 2% 2%
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni 29% 2% 2%
(1) TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore.
(2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata alla intera retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

 

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CISL (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 26/07/2016

  Quota TFR (1) Contributo (2)   Decorrenza e periodicità
Lavoratore Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 2% 2% I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni 33% 2% 2%
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni 29% 2% 2%
(1) TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con azianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore.
(2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata alla intera retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

 

 

Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione iscritti al Fasc

  Quota TFR Contributo (1)   Decorrenza e periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1% 0% I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 1% (3) 1% 0%
(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.
(2) Misura minima prevista. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. Il contributo aziendale non è dovuto per i lavoratori dipendenti da imprese tenute al versamento obbligatorio presso il Fasc.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso. 

 

Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione non iscritti al Fasc

  Quota TFR Contributo (1)   Periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1% 1% I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 1% (3) 1% 1%
(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso.

 

Contribuzione CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica

  Quota TFR Contributo (1)   Periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1% 1,5% I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 50% (3) 1% 1,5%
(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione per i quadri.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso 

 

Contribuzione CCNL agenzie marittime

  Quota TFR Contributo (1)   Periodicità
  Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1% 1% I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 1% (3) 1% 1%
(1) In percentuale della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro a decorrere dall’1 aprile 2008. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore nel rispetto di percentuali (0,5%; 1%; 1,5% e seguenti) calcolate sempre sulla retribuzione mensile utile ai fini del TFR.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso 

 

Contribuzione CCNL porti

  Quota TFR Contributo (1)   Periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1% 1% I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 1% (3) 1% 1%
(1) In percentuale della retribuzione mensile valida ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso. 

 

Contribuzione CCNL guardie ai fuochi 

  Quota TFR Contributo (1)   Periodicità
Lavoratore (2) Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1% 1% I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 1% (3) 1% 1%
(1) In percentuale della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso 

 

Il lavoratore può scegliere, inoltre, di versare anche un contributo volontario ulteriore prelevato dalla busta paga con l'accortezza di non superare i limiti previsti dalla normativa vigente ai fini della deducibilità fiscale, pari a € 5.164,57. L’elevazione volontaria del contributo  effettuata dal lavoratore non comporta  la elevazione del contributo a carico del datore di lavoro che resta fissato nella misura stabilita dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti. 

Priamo ha stabilito diversi scaglioni fissi di aliquota contributiva per multipli dello 0,5%.

La decisione di incrementare l’aliquota contributiva è reversibile.
La contribuzione al fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ed in ogni caso di uscita dal Fondo. Comunque, è possibile restare aderenti al Fondo anche dopo l’interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni o per pensionamento. In questo caso l’aderente può anche continuare a versare contributi volontari al Fondo.
Il lavoratore può richiedere unilateralmente la sospensione della contribuzione, con conseguente sospensione anche della quota a carico dell'azienda. In tal caso, in costanza di rapporto di lavoro, il versamento del TFR al fondo viene comunque effettuato.

Gestione finanziaria