L’adesione a Priamo determina per il lavoratore una serie di vantaggi. Infatti aderire a Priamo permette al lavoratore di:
I vantaggi fiscali (regime in vigore dal 01.01.2007)
I vantaggi fiscali riguardano la fase di contribuzione, la fase di gestione e la fase di erogazione delle prestazioni.
Fase della contribuzione
I contributi versati al Fondo non concorrono a formare il reddito imponibile. Questo comporta che i contributi a carico dell'iscritto siano deducibili dal reddito complessivo Irpef consentendo all’associato di beneficiare di un risparmio fiscale pari all'aliquota dell'ultimo scaglione del suo reddito.
Allo sconto fiscale provvede l’azienda direttamente in busta paga senza che si renda necessario alcun adempimento a carico dell'associato. Il limite annuo di deduzione è pari a € 5.164,57 (entro questo limite rientrano il contributo del datore di lavoro ed il contributo versato dal dipendente).
Inoltre è riconosciuta la possibilità, per i neo-occupati dopo il 1° gennaio 2007, di poter dedurre contributi per un importo superiore al predetto limite ma solo relativamente ad un periodo limitato di anni, ovvero nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione. In sintesi, dal 6° al 25° anno di permanenza si possono dedurre le somme non dedotte nei primi 5 anni di iscrizione, con un importo annuo di deduzione comunque non superiore a € 7.746,86.
Fase di gestione
I rendimenti maturati dal fondo sono assoggettati ad imposta sostitutiva pari al 20% (12,5% per i Titoli di Stato), un livello inferiore a quello previsto per tutte le altre tipologie di rendimenti finanziari, che scontano al minimo un’aliquota del 26%.
Fase delle prestazioni (regime fiscale valido per le quote di prestazione maturate a decorrere dal 01.01.2007)
Le prestazioni finali, sia in forma di rendita che di capitale, (esclusi i contributi non dedotti, le quote di contributi eccedenti il limite di deducibilità e i rendimenti maturati tassati in fase di versamento/maturazione) scontano una imposizione con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%.
Il regime fiscale previsto per le prestazioni finali si applica anche alle anticipazioni in caso di gravi malattie e parziali (nei casi di inoccupazione per un periodo di tempo tra i 12 e i 48 mesi ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria), al riscatto totale (per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e per i casi di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi) e ai riscatti per premorienza dell’iscritto.
Le anticipazioni per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli, quelle per la ristrutturazione della casa di abitazione nonché le anticipazioni legate ad ulteriori necessità dell’iscritto e tutte le altre tipologie di riscatto sono assoggettate ad imposizione con aliquota unica del 23%.
L’aliquota fiscale del 23% si applica anche in caso di riscatto in via immediata per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.
Fattispecie | Tassazione Vigente |
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, Anticipazioni per spese sanitarie, Riscatti parziali/totali/premorienza | 15% nei primi 15 anni e -0,30% per ogni anno successivo fino a un minimo del 9% |
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa Anticipazioni per ulteriori esigenzeAltri riscatti (perdita dei requisiti) | 23% |