In termini generali, il valore della rendita dipende:
Chi ritiene, per un qualsiasi motivo, di dover tutelare solo se stesso e non anche soggetti diversi sceglierà la rendita semplice la cui erogazione cessa con il decesso del pensionato.
Chi ritiene di dover tutelare, oltre che se stesso, anche un’altra persona (coniuge, convivente, parente,…) sceglierà una rendita reversibile. In questo caso dopo il decesso del pensionato, il soggetto indicato come beneficiario della reversibilità continua a ricevere la rendita fin quando rimarrà in vita.
Il beneficiario della reversibilità viene scelto al momento della richiesta della prestazione e non può più essere modificato.
Qualora il bisogno da proteggere sia quello di garantirsi comunque una rendita per almeno un certo numero di anni si può far ricorso alla rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia.
In tal caso il pagamento della rendita verrà comunque effettuato per i primi 5 o 10 anni al pensionato se in vita oppure al beneficiario designato dal pensionato se questi è deceduto.
Se il bisogno da proteggere è quello di non lasciare al beneficiario designato una rendita ma un capitale, si può far ricorso alla rendita contro assicurata che prevede la restituzione del montante residuo al beneficiario indicato dal pensionato.
A differenza di quanto accade nella rendita reversibile, i beneficiari designati possono essere modificati anche dopo l’inizio del pagamento della prestazione.
L’ultimo tipo di rendita predisposta è la rendita con maggiorazione per il caso di non autosuffcienza (LTC). Chi sceglie questo tipo di rendita decide di tutelare se stesso contro il rischio di diventare non autosufficiente. Se ciò succede l’importo della rendita viene raddoppiato al fine di consentire una maggiore capacità di spesa per la cura della persona.
La perdita dell’autosufficienza è definita come l’incapacità a svolgere autonomamente almeno 4 atti elementari della vita quotidiana su 6; tali attività sono: