In seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione , qualora l’associato eserciti il diritto di mantenimento della posizione presso il Fondo, può continuare a contribuire al Fondo fino alla maturazione del diritto alla prestazione complementare. L’associato che abbia maturato almeno 1 anno di contribuzione a forme pensionistiche complementari, può proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile di anzianità prevista dal sistema obbligatorio di appartenenza.
L’associato può sospendere la contribuzione al Fondo. Sospendendo la sua contribuzione viene meno l’obbligo da parte dell’azienda di contribuire alla sua posizione.
La deduzione dei contributi è effettuata, ad esclusione di quelli versati a favore dei familiari fiscalmente a carico, dal datore di lavoro. I contributi eventualmente non dedotti o già tassati al momento del versamento, possono essere comunicati al Fondo entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, compilando l’apposito modulo predisposto dal Fondo.